
Sommario:
-la cassa integrazione straordinaria
-contratti di solidarietà
-indennità di mobilità
-quanto perdono con al cgis i lavoratori FIAT
Confederazione Unitaria di Base
Cassa integrazione straordinaria
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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria |
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Riferimenti normativi |
D.Lgs.Lgt. 788/1945;Legge 1115/1968;Legge 164/1975, artt. 1-2;Legge 223/1991;Legge 236/1993. |
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Ambito territoriale |
Intero territorio nazionale. |
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Soggetti interessati |
Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere. |
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Presupposto |
Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:
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crisi economiche settoriali o locali;
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ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
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procedure concorsuali che interessino l’azienda. |
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Importo |
80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. |
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Durata massima |
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12 mesi per le crisi aziendali;
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24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
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18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. |
L’intervento della cassa integrazione straordinaria può essere richiesto per finalità diverse da quelle previste per l’ordinaria e cioè nei seguenti casi:
A) ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
B) crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77). I criteri che definiscono lo stato di crisi sono fissati dal ministero del Lavoro (art. 1, comma 6, L. 223/912 - D.L. 185/94);
C)casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o cessata (articolo 31, L. 223/91) e nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori, sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione del fallimento (articolo 7, comma 8, L. 236/93).
I lavoratori che ne beneficiano Possono beneficiare della Cigs: operai, intermedi, impiegati e quadri. Sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro (Cfl). non può essere posto in Cigs un lavoratore che abbia un’anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 90 giorni.
Le imprese che possono accedervi Sono interessate alla disciplina della Cigs le seguenti imprese:industriali (comprese edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 dipendenti. Al fine del computo degli organici si deve tenere conto anche degli apprendisti e dei Cfl;
- artigiane, queste, oltre ad avere più di 15 dipendenti, devono dimostrare che nel biennio precedente il loro fatturato dipendeva, per oltre il 50%, da un solo committente e che si trovano pertanto nella necessità di sospendere i dipendenti in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa committente che sia stata, a sua volta, ammessa alla concessione del trattamento straordinario della integrazione salariale;- commerciali, in senso stretto, con più di 200 dipendenti;- aziende appaltatrici, presso imprese industriali, di servizi di mensa o ristorazione, con più di 15 dipendenti, le cui imprese committenti siano interessate da Cigs; editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale per i giornalisti professionisti e le rispettive maestranze sospesi dal lavoro (all’erogazione del trattamento per i giornalisti provvede l’Inpgi);
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia per gli appalti la cui impresa committente risulti in Cigs
La procedura (Articolo 5, L. 164/75, Dpr, n. 218, 10 giugno 2000) Le imprese che intendono richiedere l'intervento della Cassa integrazione straordinaria devono darne comunicazione preventiva, direttamente o tramite l'associazione padronale alla quale sono associate, alle rappresentanze sindacali unitarie, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. Entro tre giorni da tale comunicazione una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.Tale richiesta va presentata:
- al competente Ufficio individuato dalla Regione qualora l'intervento di cassa interessi unità produttive ubicate nella stessa regione, a tale incontro parteciperanno anche funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro se la richiesta è presentata per unità produttive ubicate nelle diverse province.
- al ministero del Lavoro direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora interessi più unità produttive ubicate in diverse Regioni. Il ministero sentirà comunque il parere delle Regioni interessate.
- Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'azienda intende attuare, comprensivo delle informazioni sulla durata e sul numero dei lavoratori interessati alla cassa integrazione, le misure previste per gestire eventuali eccedenze, i criteri e l'individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione, e i motivi qualora ritenesse di non potere effettuare la rotazione.
- L'intera procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto, tale termine è ridotto a 10 giorni nei casi di aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
La domanda Ciascuna domanda è riferita a un periodo massimo di dodici mesi e va presentata, corredata dalla documentazione richiesta, anche per via telematica, direttamente al competente ufficio presso il ministero del Lavoro.
In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale deve essere inviata anche al servizio ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente in base all'ubicazione dell'azienda.
Il termine entro il quale va presentata è fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Anche nel caso di domanda di proroga della Cigs valgono gli stessi termini. La presentazione in ritardo della domanda fa sì che l'integrazione salariale abbia decorrenza dall'inizio della settimana precedente la data di presentazione della richiesta stessa.
Qualora i lavoratori, per responsabilità aziendale nella presentazione della domanda, perdessero parzialmente o totalmente il diritto all'integrazione salariale, la stessa dovrà essere rimborsata dall'impresa.I termini sopra esposti non trovano applicazione in caso di aziende assoggettate a procedure concorsuali. (concordato preventivo, fallimento etc.)
La rotazione L’impresa che, per motivi tecnico organizzativi connessi al mantenimento dei normali livelli di efficienza, dovesse escludere la possibilità di effettuare la rotazione dei lavoratori da porre in Cigs, dovrà darne motivata spiegazione nel programma da sottoporre all’approvazione del ministero del Lavoro.
Quest’ultimo qualora non ritenga giustificati i motivi adotti, promuoverà un tentativo di conciliazione tra le parti e in caso di esito negativo dello stesso, stabilirà con proprio decreto i meccanismi di rotazione. Qualora l’azienda non ottemperasse, a quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di rotazione, sarà tenuta a versare, con effetto immediato, in misura raddoppiata, il contributo addizionale di Cig (4,5%). Il contributo subirà altresì una maggiorazione del 150% dal 25° mese successivo all’atto di comunicazione del trattamento Cig.
Termini di concessione del provvedimento Il decreto di concessione deve essere emanato entro i seguenti termini: 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio competente nei casi di: a. crisi aziendale; b. procedure concorsuali.
Nel caso invece di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale il decreto di concessione deve essere emanato entro: 30 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre;30 giorni dalla data del ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre; 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi 12 mesi.
Qualora l'intervento di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardasse aziende che occupano più di 1000 dipendenti con unità produttive situate in più regioni il decreto deve intervenire entro: 60 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre 30 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della direzione provinciale del lavoro, per il secondo semestre;60 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre quando vi è stata la fase istruttoria prevista da parte del comitato tecnico.90 giorni dalla data di ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi dodici mesi.
Il decreto di concessione vale per un anno nei casi di crisi aziendale, mentre nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la durata è limitata a sei mesi.
La durata della Cigs Per ogni unità produttiva la Cigs non può avere una durata complessiva superiore a 36 Mesi nell’arco di cinque anni.
Il quinquennio è individuato in un arco temporale a scadenza fissa. Il primo periodo è stato fissato dall’11/8/90 al 10/8/1995. Il secondo: dall’11/8/95 al 10/8/2000.
Nel limite dei 36 mesi si computano i periodi di Cigo, determinati da situazioni temporanee di mercato. Non si computano i periodi relativi ai contratti di solidarietà.
Il trattamento economico L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali, e comunque non può superare il limite mensile stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Il limite fissato per il 2002, è pari a:
- 776.12 Euro per 12 mensilità, per i lavoratori che hanno una retribuzioni mensile di riferimento inferiore a 1679.07- Al netto del contributo previdenziale diventa 733.12 euro sul quale va applicata l’irpef corrente
- - 932.82 euro per 12 mensilità, per i lavoratori che hanno una retribuzioni mensile di riferimento superiore a 1679.07- Al netto del contributo previdenziale diventa 881.14 euro sul quale va applicata l’irpef corrente
Tredicesima, quattordicesima, premi feriali: il massimale retributivo mensile è comprensivo degli istituti retributivi differiti.
Ferie, ex-festività, permessi retribuiti per riduzione di orario: Durante i periodi di Cigs a zero ore non matura nessuno di questi istituti.
L’anticipo della Cigs L’anticipo della Cigs è previsto dall’articolo 12, Lgs. Rgl. 788 del 9.11.45. Consigliamo al riguardo di procedere ad accordi aziendali oppure di ricorrere al giudice in caso di diniego aziendale. La legge limita a casi del tutto particolari (pericolo di insolvenza da parte dell’impresa) l’erogazione diretta degli importi da parte dell’Inps (articolo 2, comma 6, L. 223/91).
Festività Qualora durante il periodo di Cigs cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento:
Operai:
- ai lavoratori sospesi da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festività civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;
- - ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festività infrasettimanali sono retribuite a carico della Cigs, mentre le festività di sabato e domenica non sono retribuite;
- - tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.
Le festività sono comprese nell’integrazione salariale.
La malattia e l’infortunio Come abbiamo già ricordato nel capitolo sulla cassa integrazione ordinaria, l’Inps ammette l’indennizzo della malattia per i soli periodi iniziati durante la Cigo, ma non per quelli iniziati in straordinaria. A riguardo riteniamo di poter concludere nel seguente modo:
1) l’infortunio ha sempre prevalenza sulla cassa integrazione e quindi non potrà essere sospeso in Cigs un lavoratore in infortunio;
2) il lavoratore dovrà ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto inizio prima della sospensione per Cigs;
3) nel caso la malattia intervenga durante la sospensione per Cigs. Quest’ultimo trattamento prevale su quello di malattia.
Maternità La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino. Evidentemente se tutto il reparto, sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale, o tutta l’azienda, è in Cigs anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’assenza obbligatoria. Di conseguenza dall’inizio dell’interdizione obbligatoria dal lavoro e fino al termine di tale periodo, si sospende il trattamento di Cigs e la lavoratrice ha diritto al trattamento di maternità
Scatti di anzianità Durante la sospensione per Cigs continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianità.
L’assegno per il nucleo familiare Nel periodo di assenza per Cigs, il lavoratore che ne possegga i requisiti, percepisce regolarmente l’assegno per il nucleo familiare.
Il trattamento di fine rapporto (Tfr) Durante i periodi di Cigs il Tfr matura per intero, nel seguente modo:qualora, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa di attività lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro; i ratei di Tfr maturati in Cigs sono a carico dell’Inps qualora la stessa Cigs sia stata usufruita immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro.
Assemblea: i lavoratori sospesi hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali.
Le assemblee che si svolgono durante l’orario di lavoro danno diritto all’intera retribuzione, a carico del datore di lavoro.
Congedo matrimoniale I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matrimonio, all’intero trattamento previsto da leggi e contratti.
Compatibilità tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa Il lavoratore posto in cassa integrazione straordinaria può svolgere attività attività lavorativa purché a tempo determinato nel caso di lavoro subordinato e abbia il carattere di occasionalità in caso di lavoro autonomo. In entrambi i casi lo stesso perde il diritto all’integrazione per le giornate di lavoro effettuate. Lo stesso lavoratore perde il diritto a tutto il trattamento, sia economico che previdenziale, qualora non avvisi preventivamente l’Inps dello svolgimento di tale attività.
Imposte e tasse Il trattamento di integrazione salariale è soggetto alla ritenuta previdenziale già prevista per gli apprendisti. La ritenuta fiscale sarà operata nella misura e con le percentuali stabile per legge.
Trattamento previdenziale I periodi trascorsi in Cigs sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata la cassa integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cig è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.
Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell’arco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993.
Il finanziamento della CIGS proviene da:
- contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;
- contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;
- contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).
Contratti di solidarietà
L' art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.
In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che pu˜ essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree (L. 48/88 e D.P.R. 218/78 e successive modificazioni).
L'applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e all’ammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).
L’indennità di mobilità
In base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, un'impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.
Come funziona Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.
È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:
nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50); nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.
A chi spetta Destinatari dell'indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.
I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro; anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.
L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive e organizzative.
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Indennità di mobilità |
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Riferimenti normativi |
Legge 223/1991 |
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Soggetti interessati |
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lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;
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lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
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lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda. |
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Requisiti |
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iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
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anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
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6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. |
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Importo |
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100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;
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80% del predetto importo per i periodi successivi;
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in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno. |
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Durata massima |
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nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);
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nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi. |
Tavolo Sistema di Tutele, Mercato del Lavoro e Previdenza, valutazioni e proposte della CUB. Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri