Tuesday, February 07, 2012     •  Login
 
   
 
   
   
   
 
 
     
 
   Aziende
 
 
     
     
 
   CCNL
 
 
     
     
 
   Links
 
 
     
     
 
pace
 
 
     

banner_flaica.png

Una scheda a cura dell'ufficio studi della CUB
     
 

c.gifa.gifs.gifs.gifa.gif      i.gifn.gift.gife.gifg.gifr.gifa.gifz.gifi.gifo.gifn.gife.gif

La cassa integrazione straordinaria e gli altri ammortizzatori sociali

Come funzionano  Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Indennità di Moblità e Contratti di Solidarietà 

logo_CUB.gif

 

Disoccupazione.jpg

 

Sommario:

-la cassa integrazione straordinaria

-contratti di solidarietà

-indennità di mobilità

-quanto perdono con al cgis i lavoratori FIAT


Confederazione Unitaria di Base 

Cassa integrazione straordinaria


 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Riferimenti normativi

D.Lgs.Lgt. 788/1945;Legge 1115/1968;Legge 164/1975, artt. 1-2;Legge 223/1991;Legge 236/1993.

Ambito territoriale

Intero territorio nazionale.

Soggetti interessati

Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.

Presupposto

Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:

  • crisi economiche settoriali o locali;

  • ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;

  • procedure concorsuali che interessino l’azienda.

Importo

80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima

  • 12 mesi per le crisi aziendali;

  • 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;

  • 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.


L’intervento della cassa integrazione straordinaria può essere richiesto per finalità diverse da quelle previste per l’ordinaria e cioè nei seguenti casi:

A)    ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;

B) crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77). I criteri che definiscono lo stato di crisi sono fissati dal ministero del Lavoro (art. 1, comma 6, L. 223/912 - D.L. 185/94);

C)casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o cessata (articolo 31, L. 223/91) e nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori, sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione del fallimento (articolo 7, comma 8, L. 236/93).

 

I lavoratori che ne beneficiano Possono beneficiare della Cigs: operai, intermedi, impiegati e quadri. Sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro (Cfl). non può essere posto in Cigs un lavoratore che abbia un’anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 90 giorni.

 

Le imprese che possono accedervi Sono interessate alla disciplina della Cigs le seguenti imprese:industriali (comprese edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato più di 15 dipendenti. Al fine del computo degli organici si deve tenere conto anche degli apprendisti e dei Cfl;

-          artigiane, queste, oltre ad avere più di 15 dipendenti, devono dimostrare che nel biennio precedente il loro fatturato dipendeva, per oltre il 50%, da un solo committente e che si trovano pertanto nella necessità di sospendere i dipendenti in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa committente che sia stata, a sua volta, ammessa alla concessione del trattamento straordinario della integrazione salariale;- commerciali, in senso stretto, con più di 200 dipendenti;- aziende appaltatrici, presso imprese industriali, di servizi di mensa o ristorazione, con più di 15 dipendenti, le cui imprese committenti siano interessate da Cigs; editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale per i giornalisti professionisti e le rispettive maestranze sospesi dal lavoro (all’erogazione del trattamento per i giornalisti provvede l’Inpgi);

-           imprese appaltatrici di servizi di pulizia per gli appalti la cui impresa committente risulti in Cigs

 

La procedura (Articolo 5, L. 164/75, Dpr, n. 218, 10 giugno 2000) Le imprese che intendono richiedere l'intervento della Cassa integrazione straordinaria devono darne comunicazione preventiva, direttamente o tramite l'associazione padronale alla quale sono associate, alle rappresentanze sindacali unitarie, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. Entro tre giorni da tale comunicazione una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.Tale richiesta va presentata:

-          al competente Ufficio individuato dalla Regione qualora l'intervento di cassa interessi unità produttive ubicate nella stessa regione, a tale incontro parteciperanno anche funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro se la richiesta è presentata per unità produttive ubicate nelle diverse province.

-          al ministero del Lavoro direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora interessi più unità produttive ubicate in diverse Regioni. Il ministero sentirà comunque il parere delle Regioni interessate.

-          Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'azienda intende attuare, comprensivo delle informazioni sulla durata e sul numero dei lavoratori interessati alla cassa integrazione, le misure previste per gestire eventuali eccedenze, i criteri e l'individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione, e i motivi qualora ritenesse di non potere effettuare la rotazione.

-          L'intera procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto, tale termine è ridotto a 10 giorni nei casi di aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

 

La domanda Ciascuna domanda è riferita a un periodo massimo di dodici mesi e va presentata, corredata dalla documentazione richiesta, anche per via telematica, direttamente al competente ufficio presso il ministero del Lavoro.

In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale deve essere inviata anche al servizio ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente in base all'ubicazione dell'azienda.

 

Il termine entro il quale va presentata è fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Anche nel caso di domanda di proroga della Cigs valgono gli stessi termini. La presentazione in ritardo della domanda fa sì che l'integrazione salariale abbia decorrenza dall'inizio della settimana precedente la data di presentazione della richiesta stessa.

 

Qualora i lavoratori, per responsabilità aziendale nella presentazione della domanda, perdessero parzialmente o totalmente il diritto all'integrazione salariale, la stessa dovrà essere rimborsata dall'impresa.I termini sopra esposti non trovano applicazione in caso di aziende assoggettate a procedure concorsuali. (concordato preventivo, fallimento etc.)

 

La rotazione L’impresa che, per motivi tecnico organizzativi connessi al mantenimento dei normali livelli di efficienza, dovesse escludere la possibilità di effettuare la rotazione dei lavoratori da porre in Cigs, dovrà darne motivata spiegazione nel programma da sottoporre all’approvazione del ministero del Lavoro.

 

Quest’ultimo qualora non ritenga giustificati i motivi adotti, promuoverà un tentativo di conciliazione tra le parti e in caso di esito negativo dello stesso, stabilirà con proprio decreto i meccanismi di rotazione. Qualora l’azienda non ottemperasse, a quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di rotazione, sarà tenuta a versare, con effetto immediato, in misura raddoppiata, il contributo addizionale di Cig (4,5%). Il contributo subirà altresì una maggiorazione del 150% dal 25° mese successivo all’atto di comunicazione del trattamento Cig.

 

Termini di concessione del provvedimento Il decreto di concessione deve essere emanato entro i seguenti termini: 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio competente nei casi di: a. crisi aziendale; b. procedure concorsuali.

 

Nel caso invece di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale il decreto di concessione deve essere emanato entro: 30 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre;30 giorni dalla data del ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre; 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi 12 mesi.

 

Qualora l'intervento di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardasse aziende che occupano più di 1000 dipendenti con unità produttive situate in più regioni il decreto deve intervenire entro: 60 giorni dal ricevimento della domanda in relazione al primo semestre 30 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della direzione provinciale del lavoro, per il secondo semestre;60 giorni dal ricevimento della relazione ispettiva della Direzione provinciale del lavoro per il secondo semestre quando vi è stata la fase istruttoria prevista da parte del comitato tecnico.90 giorni dalla data di ricevimento della domanda per i periodi successivi ai primi dodici mesi.

Il decreto di concessione vale per un anno nei casi di crisi aziendale, mentre nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la durata è limitata a sei mesi.

 

La durata della Cigs Per ogni unità produttiva la Cigs non può avere una durata complessiva superiore a 36 Mesi nell’arco di cinque anni.

Il quinquennio è individuato in un arco temporale a scadenza fissa. Il primo periodo è stato fissato dall’11/8/90 al 10/8/1995. Il secondo: dall’11/8/95 al 10/8/2000.

Nel limite dei 36 mesi si computano i periodi di Cigo, determinati da situazioni temporanee di mercato. Non si computano i periodi relativi ai contratti di solidarietà.

 

Il trattamento economico L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale, che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali, e comunque non può superare il limite mensile stabilito annualmente con decreto ministeriale.

Il limite fissato per il 2002, è pari a:

-          776.12 Euro per 12 mensilità, per i lavoratori che hanno una retribuzioni mensile di riferimento inferiore a 1679.07- Al netto del contributo previdenziale diventa 733.12 euro sul quale va applicata l’irpef corrente

-          - 932.82 euro per 12 mensilità, per i lavoratori che hanno una retribuzioni mensile di riferimento superiore a 1679.07- Al netto del contributo previdenziale diventa 881.14 euro sul quale va applicata l’irpef corrente

 

Tredicesima, quattordicesima, premi feriali: il massimale retributivo mensile è comprensivo degli istituti retributivi differiti.

 

Ferie, ex-festività, permessi retribuiti per riduzione di orario: Durante i periodi di Cigs a zero ore non matura nessuno di questi istituti.

 

L’anticipo della Cigs L’anticipo della Cigs è previsto dall’articolo 12, Lgs. Rgl. 788 del 9.11.45. Consigliamo al riguardo di procedere ad accordi aziendali oppure di ricorrere al giudice in caso di diniego aziendale. La legge limita a casi del tutto particolari (pericolo di insolvenza da parte dell’impresa) l’erogazione diretta degli importi da parte dell’Inps (articolo 2, comma 6, L. 223/91).

 

Festività Qualora durante il periodo di Cigs cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento:

 

Operai:

-          ai lavoratori sospesi da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festività civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;

-          - ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festività infrasettimanali sono retribuite a carico della Cigs, mentre le festività di sabato e domenica non sono retribuite;

-          - tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.

Le festività sono comprese nell’integrazione salariale.

 

La malattia e l’infortunio Come abbiamo già ricordato nel capitolo sulla cassa integrazione ordinaria, l’Inps ammette l’indennizzo della malattia per i soli periodi iniziati durante la Cigo, ma non per quelli iniziati in straordinaria. A riguardo riteniamo di poter concludere nel seguente modo:

1)     l’infortunio ha sempre prevalenza sulla cassa integrazione e quindi non potrà essere sospeso in Cigs un lavoratore in infortunio;

2)     il lavoratore dovrà ritenersi sempre in malattia nel caso che questa abbia avuto inizio prima della sospensione per Cigs;

3)     nel caso la malattia intervenga durante la sospensione per Cigs. Quest’ultimo trattamento prevale su quello di malattia.

 

Maternità La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino. Evidentemente se tutto il reparto, sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale, o tutta l’azienda, è in Cigs anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’assenza obbligatoria. Di conseguenza dall’inizio dell’interdizione obbligatoria dal lavoro e fino al termine di tale periodo, si sospende il trattamento di Cigs e la lavoratrice ha diritto al trattamento di maternità

 

Scatti di anzianità Durante la sospensione per Cigs continuano a maturare normalmente gli scatti di anzianità.

 

L’assegno per il nucleo familiare Nel periodo di assenza per Cigs, il lavoratore che ne possegga i requisiti, percepisce regolarmente l’assegno per il nucleo familiare.

 

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) Durante i periodi di Cigs il Tfr matura per intero, nel seguente modo:qualora, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa di attività lavorativa, i ratei sono a carico del datore di lavoro; i ratei di Tfr maturati in Cigs sono a carico dell’Inps qualora la stessa Cigs sia stata usufruita immediatamente prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Assemblea: i lavoratori sospesi hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali.

Le assemblee che si svolgono durante l’orario di lavoro danno diritto all’intera retribuzione, a carico del datore di lavoro.

 

Congedo matrimoniale I lavoratori sospesi hanno diritto, in caso di matrimonio, all’intero trattamento previsto da leggi e contratti.

 

Compatibilità tra cassa integrazione e prestazioni lavorativa Il lavoratore posto in cassa integrazione straordinaria può svolgere attività attività lavorativa purché a tempo determinato nel caso di lavoro subordinato e abbia il carattere di occasionalità in caso di lavoro autonomo. In entrambi i casi lo stesso perde il diritto all’integrazione per le giornate di lavoro effettuate. Lo stesso lavoratore perde il diritto a tutto il trattamento, sia economico che previdenziale, qualora non avvisi preventivamente l’Inps dello svolgimento di tale attività.

 

Imposte e tasse Il trattamento di integrazione salariale è soggetto alla ritenuta previdenziale già prevista per gli apprendisti. La ritenuta fiscale sarà operata nella misura e con le percentuali stabile per legge.

 

Trattamento previdenziale I periodi trascorsi in Cigs sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata la cassa integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cig è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.

Tuttavia la legge sulla riforma delle pensioni limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell’arco della vita lavorativa, ricomprendendo fra questi anche i periodi trascorsi in Cig. La nuova normativa vale solo per chi inizia l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1993.

 

Il finanziamento della CIGS proviene da:

-          contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;

-          contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;

-          contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).

 

Contratti di solidarietà

 

L' art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

 

Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.

In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che pu˜ essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree (L. 48/88 e D.P.R. 218/78 e successive modificazioni).

 

L'applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e all’ammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).

 

 

L’indennità di mobilità

 

In base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, un'impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

 

Come funziona Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

 

È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:

nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50); nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

 

A chi spetta Destinatari dell'indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

 

I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro; anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

 

L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive e organizzative.

 

 

Indennità di mobilità

Riferimenti normativi

Legge 223/1991

Soggetti interessati

  • lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

  • lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda.

Requisiti

  • iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;

  • anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

  • 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Importo

  • 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;

  • 80% del predetto importo per i periodi successivi;

  • in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

Durata massima

  • nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);

  • nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.


Tavolo Sistema di Tutele, Mercato del Lavoro e Previdenza, valutazioni e proposte della CUB. Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 

Sistema di Tutele e Mercato del lavoro

Con l’approvazione del pacchetto Treu prima e della legge 30 dopo
si è prodotta una devastazione ella condizione di vita di milioni di lavoratori, l’approvazione delle leggi è stata preceduta e accompagnata da una martellante campagna ideologica sulla fine del posto di lavoro fisso, come se fosse davvero esistito nel privato, accompagnata da un inno alla flessibilità che non è altro un sinonimo di precarietà.
Negli ultimi anni la precarietà lavorativa ha coinvolto un numero di lavoratori sempre crescente: da disagio individuale è così divenuta un fenomeno sociale che riguarda non solo il mercato del lavoro dei giovani, ma anche le loro scelte riproduttive, i conseguenti comportamenti economici e le ricadute complessive sugli equilibri previdenziali attuali e futuri.
Utilizzando in modo integrato le informazioni statistiche desumibili dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat e della Rilevazione Plus dell’Isfol, e tenendo presente i riferimenti degli archivi amministrativi Inps, si possa finalmente avere un quadro più definito delle dimensioni della precarietà.
La più consistente di queste dimensioni è costituita dai lavoratori dipendenti a termine, che nel terzo trimestre 2006 l’Istat stima complessivamente
in 2.249.000 unità.

L’area della precarietà e le sue dimensioni.
Valori assoluti

Dipendenti a termine involontari
(tutte le tipologie contrattuali)                 occupati     1.979.000
Co. Co.Co e continuativi e/o a progetto    occupati        394.000
Collaboratori occasionali                          occupati         71.000
Autonomi con partite IVA                         occupati       365.000
Totale lavoratori precari                          occupati     2.809.000
Precari non più                                       occupati       948.000
Elaborazione su dati ISTAT- e ISFOL-

Cub ritiene indispensabile cancellare completamente le numerose tipologie contrattuali oggi previste dal pacchetto Treu e dalla legge 30 stabilendo la centralità del lavoro a tempo indeterminato come forma tipica del lavoro subordinato. L’eventuale ricorso ad altre forme deve essere rigidamente subordinato ad elementi oggettivi superando l’attuale precarizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzando le tutele dei lavoratori. tanto nel settore privato che in quello pubblico.
Definizione dei casi di lavoro a termine. I casi tassativamente previsti devono essere:
a) sostituzione lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
b) oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico organizzativo o produttivo che non possono essere diversamente affrontate;
Abolizione dei contratti a progetto e dei contratti interinali. Quelli in corso devono essere trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’azienda utilizzatrice.
Apprendistato.
In generale cosi come è congegnato l’apprendistato è un lungo periodo di prova senza nessuna garanzia di assunzione, bisogna prevede che al termine del periodo di apprendistato ci sia la trasformazione automatica in un contratto a tempo indeterminato. Nel caso di interruzione anticipata del periodo di apprendistato da parte dell’impresa la stessa dovrà motivare per iscritto.
Inoltre va eliminato l’apprendistato professionalizzante per la sua assurdità.
Le cooperative: Si è perso quasi completamente il significato e la funzione che storicamente hanno avuto nel nostro paese. Si sta affermando una situazione di cooperative che non rispettano per niente gli elementi che stanno alla base della mutualità.Va ristabilita la titolarità del giudice del lavoro per tutte le questioni che attengono al rapporto di lavoro e per le cooperative con base sui soci lavoratori è indispensabile una azione di verifica a tappeto per accertare la situazione di fatto.
Disoccupazione in età matura. Esiste un’ampia fascia di disoccupati che non sono più ricollocabili. Lavoratori che hanno alle loro spalle una vita di lavoro, che hanno versato 25 anni di contributi previdenziali con 45 anni di età costretti ad attendere fino a 65 anni per avere la pensione”.
Esiste una precisa responsabilità delle imprese nell’espulsione dal lavoro degli ultra 45enni a seguito di ristrutturazioni che prevedono contemporaneamente l’assunzione di giovani queste operazioni vanno vietate perché si è di fronte ad una pura speculazione per risparmiare sul costo del lavoro
Per gli altri casi di disoccupazione in età matura sono fondamentali misure di sostegno del reddito, accesso a percorsi di formazione, riqualificazione, riconversione professionale attraverso una riqualificazione dei servizi pubblici per l'impiego pubblico, un sistema di ammortizzatori sociali a carattere universalistico; politiche di sostegno alle famiglie per le lavoratrici; per la cura di minori e persone non autosufficienti”.
Indennità di disoccupazione. Elevazione dell’indennità al 80% della retribuzione globale di fatto per un periodo di 12 mesi. Corresponsione a chi ha maturato un periodo di attività di 6 mesi.
L’indennità di disoccupazione può essere percepita ogni 3 anni
Lavoro autonomo. Va considerato tale l’effettivo svolgimento di una attività imprenditoriale
Cassa Integrazione e mobilita. Ripristinare l’indennità al 80% della retribuzione globale di fatto, attualmente è vincolata ad un massimale che copre tra il 50% e il 60% della retribuzione per 12 mensilità.
Estensione del trattamento ai settori attualmente esclusi indipendentemente dai livelli occupazionali.
Lavoro in nero, da sanzionare pesantemente fino ad equipararlo alla riduzione in schiavitù.

Sostegno al reddito:

1.    Reddito sociale minimo, garanzia di un reddito sociale minimo di euro 10.000 da valere per quanti si trovano privi di attività lavorativa o con un reddito inferiore a 8.000 euro.
2.    Servizi: gratuita del trasporto urbano e di quello extraurbano, contributo del 50% sulle utenze per fornitura di gas, acqua, elettricità, telefonia fissa e alloggio

Milano 9-5-07

La Confederazione Unitaria di Base

 
 
     
     
 
cub
 
 
     
     
 
   Lavoro
 
 
     
     
 
   Siti utili
 
 
     
     
 
   Edicola