













"Come funziona, a chi spetta e come si chiede"

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Le regole sulla modalità di accesso all'indennità di occupazione a requisiti normali hanno subito delle modifiche con l'applicazione del D.vo n.297 del 19 dicembre 2002. Tale decreto infatti, oltre a modificare quello precedente sulla riforma del collocamento (D.vo181/2000), ha abrogato le liste di collocamento e il libretto di lavoro, di conseguenza la procedura in base alla quale l’iscrizione nelle liste di collocamento era una condizione necessaria per il pagamento dell’indennità ordinaria adesso non è più applicabile. Con il nuovo decreto infatti per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è necessario essere nello 'stato di disoccupazione' con il quale si intende: “soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per l’Impiego nel territorio del proprio domicilio e firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. L’obiettivo delle nuove norme è quello di sostenere il disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori: un progetto che parte dalla valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona. A tale scopo dopo la firma della dichiarazione di “immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro”, il lavoratore viene preso in carico dal Centro per l’impiego che, come prima cosa deve garantire obbligatoriamente un colloquio di orientamento. La data del colloquio è fissata dal centro entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna dell'ufficio che, deve tenere conto anche di tutti gli altri servizi che è obbligato ad erogare. Durante il colloquio viene concordato un piano il cui obiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano terrà conto delle esigenze del lavoratore. Per favorire il reintegro nel mondo del lavoro potranno essere fatte proposte di lavoro compatibili con il livello di studio e le attitudini della persona (salvo diversa esplicita espressione dell'interessato), e/o potranno essere forniti strumenti e informazioni con finalità orientative e/o proposte di corsi di formazione, di tirocini presso aziende o altre azioni che ne migliorino il profilo lavorativo e l’occupabilità.
È comunque sempre possibile accettare una supplenza nella scuola in qualunque fase del percorso stabilito con il centro, anche nel caso in cui si dovesse prestare una attività lavorativa offerta da esso.
I casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a un’indennità di disoccupazione sono 3:
1. “mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del colloquio”. Di norma per giustificati motivi si intendono comprovati impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute, comunque al massimo è ammesso un ritardo di 15 giorni.
2. “rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi”. Di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non adeguata alla professionalità del disoccupato oppure un'offerta di lavoro ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del disoccupato.
3. “accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi”.
Conclusioni e suggerimenti: per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione
1. è indispensabile la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro e la presentazione al colloquio fissato.
2. Durante il colloquio non è opportuno rilevare che la propria presenza è dovuta semplicemente ad ottenere l'indennità di disoccupazione e che presto vi sarà attribuita una supplenza, una simile dichiarazione non è compatibile con lo 'stato di disoccupazione' e metterebbe in difficoltà l'operatore con il rischio di perdere lo stato di disoccupazione e quindi l'indennità ordinaria.
3. Qualora lo si ritenga più opportuno o qualora si rinunci al percorso del centro dei servizi è sempre possibile chiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, per la quale la procedura non è cambiata. Non esiste infatti incompatibilità tra le due indennità.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA - REQUISITI
a) Aver lavorato almeno 52 settimane nel biennio antecedente la data di risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività).
Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; nel biennio 1° luglio 2001 – 30 giugno 2003 il lavoratore deve essere stato retribuito per almeno 52 settimane (o 12 mesi).
b) Anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione che risalga ad almeno due anni rispetto alla data di cessazione dal lavoro (Ciò significa che si deve aver avuto un rapporto di lavoro (anche di una sola settimana nel periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto). Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; esistenza di un rapporto di lavoro, anche di una sola settimana, da una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2001;
c) È obbligatoria la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro c/o il Centro per l'impiego.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
a) prestazione lavorativa effettiva di almeno 78 giorni di attività lavorativa nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda (si fa riferimento all'anno solare; festività, ferie, maternità e assimilabili valgono purché retribuiti e quindi coperti da contribuzione). Esempio: domanda presentata nel 2004: nel 2003 è necessario avere lavorato 78 giorni
b) anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione da almeno un biennio antecedente l’anno solare di riferimento. Esempio: anno di riferimento 2004; avere lavorato, anche una sola settimana, nel periodo antecedente il 1 gennaio 2002. Avere almeno 1 settimana di contributi INPS nei 2 anni solari precedenti
CONTRIBUTI
I periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria sono considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna domanda) I periodi di percezione di questa prestazione di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna domanda) e sono utili per la misura di tutte le pensioni
MODALITA' PAGAMENTO
L’indennità ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite nell’ultimo trimestre antecedente il licenziamento. Il pagamento dell’indennità ordinaria avviene tramite assegno inviato a casa dalla Sede INPS competente in base alla residenza.
Viene erogata sulla base delle complessive giornate lavorative (o retribuite) prestate nel decorso anno solare, la corresponsione avviene con un unico assegno inviato a casa del lavoratore. il cui importo è pari al 30% della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati in tale anno solare di riferimento (equivalente, a tali fini, a 312 giorni).
Assegno erogato entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro 68 giorni dal licenziamento.
Se la domanda viene presentata dal 1° all’ 8° giorno dalla cessazione del lavoro, i benefici decorrono dall’ 8° giorno. Se la domanda viene presentata dal 9° al 68° giorno, i benefici decorrono dal 5° giorno dalla presentazione della domanda stessa. Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno
Si ricorda che anche l'indennità di disoccupazione è un reddito imponibile e quindi soggetto alla ritenuta IRPEF, pertanto è da aggiungere nell’annuale dichiarazione dei redditi.
a cura dell'ufficio legale della Cub
Tavolo Sistema di Tutele, Mercato del Lavoro e Previdenza, valutazioni e proposte della CUB. Lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sistema di Tutele e Mercato del lavoro
Con l’approvazione del pacchetto Treu prima e della legge 30 dopo si è prodotta una devastazione ella condizione di vita di milioni di lavoratori, l’approvazione delle leggi è stata preceduta e accompagnata da una martellante campagna ideologica sulla fine del posto di lavoro fisso, come se fosse davvero esistito nel privato, accompagnata da un inno alla flessibilità che non è altro un sinonimo di precarietà.
Negli ultimi anni la precarietà lavorativa ha coinvolto un numero di lavoratori sempre crescente: da disagio individuale è così divenuta un fenomeno sociale che riguarda non solo il mercato del lavoro dei giovani, ma anche le loro scelte riproduttive, i conseguenti comportamenti economici e le ricadute complessive sugli equilibri previdenziali attuali e futuri.
Utilizzando in modo integrato le informazioni statistiche desumibili dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat e della Rilevazione Plus dell’Isfol, e tenendo presente i riferimenti degli archivi amministrativi Inps, si possa finalmente avere un quadro più definito delle dimensioni della precarietà.
La più consistente di queste dimensioni è costituita dai lavoratori dipendenti a termine, che nel terzo trimestre 2006 l’Istat stima complessivamente in 2.249.000 unità.
L’area della precarietà e le sue dimensioni.
Valori assoluti
Dipendenti a termine involontari
(tutte le tipologie contrattuali) occupati 1.979.000
Co. Co.Co e continuativi e/o a progetto occupati 394.000
Collaboratori occasionali occupati 71.000
Autonomi con partite IVA occupati 365.000
Totale lavoratori precari occupati 2.809.000
Precari non più occupati 948.000
Elaborazione su dati ISTAT- e ISFOL-
Cub ritiene indispensabile cancellare completamente le numerose tipologie contrattuali oggi previste dal pacchetto Treu e dalla legge 30 stabilendo la centralità del lavoro a tempo indeterminato come forma tipica del lavoro subordinato. L’eventuale ricorso ad altre forme deve essere rigidamente subordinato ad elementi oggettivi superando l’attuale precarizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzando le tutele dei lavoratori. tanto nel settore privato che in quello pubblico.
Definizione dei casi di lavoro a termine. I casi tassativamente previsti devono essere:
a) sostituzione lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
b) oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico organizzativo o produttivo che non possono essere diversamente affrontate;
Abolizione dei contratti a progetto e dei contratti interinali. Quelli in corso devono essere trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’azienda utilizzatrice.
Apprendistato.
In generale cosi come è congegnato l’apprendistato è un lungo periodo di prova senza nessuna garanzia di assunzione, bisogna prevede che al termine del periodo di apprendistato ci sia la trasformazione automatica in un contratto a tempo indeterminato. Nel caso di interruzione anticipata del periodo di apprendistato da parte dell’impresa la stessa dovrà motivare per iscritto.
Inoltre va eliminato l’apprendistato professionalizzante per la sua assurdità.
Le cooperative: Si è perso quasi completamente il significato e la funzione che storicamente hanno avuto nel nostro paese. Si sta affermando una situazione di cooperative che non rispettano per niente gli elementi che stanno alla base della mutualità.Va ristabilita la titolarità del giudice del lavoro per tutte le questioni che attengono al rapporto di lavoro e per le cooperative con base sui soci lavoratori è indispensabile una azione di verifica a tappeto per accertare la situazione di fatto.
Disoccupazione in età matura. Esiste un’ampia fascia di disoccupati che non sono più ricollocabili. Lavoratori che hanno alle loro spalle una vita di lavoro, che hanno versato 25 anni di contributi previdenziali con 45 anni di età costretti ad attendere fino a 65 anni per avere la pensione”.
Esiste una precisa responsabilità delle imprese nell’espulsione dal lavoro degli ultra 45enni a seguito di ristrutturazioni che prevedono contemporaneamente l’assunzione di giovani queste operazioni vanno vietate perché si è di fronte ad una pura speculazione per risparmiare sul costo del lavoro
Per gli altri casi di disoccupazione in età matura sono fondamentali misure di sostegno del reddito, accesso a percorsi di formazione, riqualificazione, riconversione professionale attraverso una riqualificazione dei servizi pubblici per l'impiego pubblico, un sistema di ammortizzatori sociali a carattere universalistico; politiche di sostegno alle famiglie per le lavoratrici; per la cura di minori e persone non autosufficienti”.
Indennità di disoccupazione. Elevazione dell’indennità al 80% della retribuzione globale di fatto per un periodo di 12 mesi. Corresponsione a chi ha maturato un periodo di attività di 6 mesi.
L’indennità di disoccupazione può essere percepita ogni 3 anni
Lavoro autonomo. Va considerato tale l’effettivo svolgimento di una attività imprenditoriale
Cassa Integrazione e mobilita. Ripristinare l’indennità al 80% della retribuzione globale di fatto, attualmente è vincolata ad un massimale che copre tra il 50% e il 60% della retribuzione per 12 mensilità.
Estensione del trattamento ai settori attualmente esclusi indipendentemente dai livelli occupazionali.
Lavoro in nero, da sanzionare pesantemente fino ad equipararlo alla riduzione in schiavitù.
Sostegno al reddito:
1. Reddito sociale minimo, garanzia di un reddito sociale minimo di euro 10.000 da valere per quanti si trovano privi di attività lavorativa o con un reddito inferiore a 8.000 euro.
2. Servizi: gratuita del trasporto urbano e di quello extraurbano, contributo del 50% sulle utenze per fornitura di gas, acqua, elettricità, telefonia fissa e alloggio
Milano 9-5-07
La Confederazione Unitaria di Base