Tuesday, February 07, 2012     •  Login
 
   
 
   
   
   
 
 
     
 
   Aziende
 
 
     
     
 
   CCNL
 
 
     
     
 
   Links
 
 
     
     
 
pace
 
 
     

banner_flaica.png

L'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.
     
 

m.gif a.gift.gife.gifr.gifn.gifi.gift.gifa.gifacc..jpg

Prestazioni


L'indennità di maternità


Sommario


— REQUISITI
— INDENNITA' PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA
— INDENNITA' PER ASTENSIONE FACOLTATIVA (CONGEDO PARENTALE).
— CASI PARTICOLARI
— RIPOSI ORARI
— MALATTIA DEL BAMBINO
— LE DOMANDE
— L'IMPORTO
— FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
— IL RICORSO
— ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
— ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI

Modulistica

(Scarica i moduli in formato pdf)

Interdizione anticipata di maternità

(Documentazione da allegare alla domanda)

Sportelli per la presentazione della domanda

(Indirizzi)

 

L'indennità di maternità
E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal
servizio per gravidanza e puerperio.


REQUISITI


Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di
lavoro in essere con diritto a retribuzione.
Per le altre categorie:


• le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni
precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno
precedente;


• le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno
precedente il periodo di assenza obbligatoria;


• le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei
commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo
indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi;


• le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12
mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.


In particolare


L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque
mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i
due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.

INDENNITA' PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA


L'indennità per astensione obbligatoria spetta:


• Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due
mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva
del parto. L'indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso
tra la data prevista e quella effettiva del parto. La legge 53/2000 ha introdotto la
flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare
la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non
goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino. Ciò a condizione che lo specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile
della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda
soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale), attestino che tale
situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Se manca
l'obbligo per l'azienda del medico competente, tale funzione spetta al ginecologo. Le
lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e non possono essere adibite ad
altre mansioni) e quelle che soffrono per particolari patologie, preesistenti alla
gestazione o verificatesi in seguito, possono anticipare "per rischio" il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto, su autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di lavoro, l'Ispettorato ha anche la
facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese successivo al parto.
In caso di morte o di grave malattia della madre, in caso di abbandono o di non
riconoscimento del bambino da parte della madre, anche non lavoratrice, l'indennità per
astensione obbligatoria relativa ai mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore
dipendente.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi
alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
- il bambino sia nato morto;
- il bambino sia deceduto successivamente al parto;
- ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è
considerata parto)


• Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e
commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla
maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per
queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per le
lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in
caso di parto successivo alla data presunta.


• Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi,
che versano il contributo del 18,20% o del 19,20% secondo il reddito (collaboratrici
coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste)
Vedi - L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati
in caso di adozione l'indennità spetta
Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato bambini o che li abbiano presi in
affidamento (preadottivo o provvisorio), per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino adottato non abbia
ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale). Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente.
Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma
non al lavoratore autonomo.


INDENNITA' PER ASTENSIONE FACOLTATIVA (CONGEDO PARENTALE)


Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio;
le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi,
elevabili a undici.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro e i limiti di età del
bambino sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino al dodicesimo anno di
età del minore, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6
mesi (7 per il padre) se l'astensione è chiesta da un solo genitore, o di 10 mesi (elevabili a
11), se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l'astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni successivi all'inserimento nel nucleo, con le
stesse modalità, fino al 15° compleanno;
Possono chiedere l'astensione facoltativa:


• le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai
servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono
astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al
compimento di otto anni di età del bambino;


• i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore
si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi);


• il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi;


• le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a
titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre
mesi entro il primo anno di età del bambino.
L'indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito
del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo
anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (e fino a otto anni di età del
bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni economiche: il reddito
individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione previsto per l'anno nel quale viene presentata la domanda
(per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 euro).

 

 CASI PARTICOLARI


Indennità per interruzione della gravidanza
L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è
considerata a tutti gli effetti parto.
L'interruzione avvenuta, invece, prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione è
considerata aborto e equiparata alla malattia; la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla
indennità di maternità, ma a quella di malattia.
Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione
della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.
Parto prematuro
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il parto prematuro è avvenuto
prima dei due mesi di astensione pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione
anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di
astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.


Per poter fruire dell'indennità occorre che:


• non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si chiede il riconoscimento;


• l'interessata presenti una domanda all'Inps entro 30 giorni dal parto allegando il
certificato di nascita del bambino.

I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al
termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto disposta dall'Ispettorato del lavoro.

 

RIPOSI ORARI


Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore
al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è
inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può
utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per maternità della madre, anche
nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause di
aspettativa, permessi non retribuiti ecc. I riposi spettano anche in caso di adozione e di
affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
Spettano al padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad esempio nel
caso si tratti di: lavoratrice autonoma, libera professionista).
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal
padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più
minori, anche se non fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici
autonome.

 

MALATTIA DEL BAMBINO


I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio:
fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per
ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni. Per
tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha diritto alla contribuzione
figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha invece diritto ad una
contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato rilasciato da
un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie
del genitore.

 

 LE DOMANDE


Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al datore di
lavoro.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro,
quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni
di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato
un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia
e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro
per gli stessi giorni.

 

L'IMPORTO


Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della
retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e
commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari
all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le
parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi
accreditati.
L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato
dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti),
alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o
sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate,
l'indennità è pagata direttamente dall'Inps.

 

FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE


AGEVOLAZIONI


I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:


• prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda
della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di
età del bambino;


• tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il
terzo anno di età del bambino.


I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore
non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni
anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione
facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da
entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei
permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca
contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella
stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e
agli affidatari.


CONGEDO


La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario retribuito per
l'assistenza di figli che sono portatori di grave handicap.
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.)


A chi spetta:


• Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto
legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap
grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità;
i genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente.


• Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, in caso di decesso di
entrambi i genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a provvedere
all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per
grave handicap contemporaneamente.


Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli
speciali congedi previsti dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti,
prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti ecc.).


L'importo


Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita, è coperto dai
contributi figurativi e viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i
periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è
riconosciuto.
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.


La domanda


La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve
essere presentata all'Inps in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'Inps per ricevuta
all'interessato che la deve presentare al datore di lavoro.
Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la documentazione della ASL dalla quale
risulti la gravità dell'handicap.
La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda
di congedo la gravità dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2004, respinte per mancanza del vecchio
requisito dei cinque anni, devono essere ripresentate.

 

 IL RICORSO


Nel caso in cui la domanda di indennità di maternità, per astensione obbligatoria o
facoltativa, sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato
provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il rifiuto.


Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:


• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;


• inviato alla Sede dell'Inps per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;


• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.


Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

 

 ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO

 

E' una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o
extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o
in affidamento preadottivo. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2007,
l'importo dell'assegno è pari a 1.813,08 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non
ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di
importo inferiore.


I requisiti


L'assegno spetta se:


• la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di
contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in
famiglia del bambino;


• la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano
trascorsi più di nove mesi;


• la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di
gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi
ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.


La domanda


Per ottenere l'indennità si deve presentare domanda all'Inps entro sei mesi dalla nascita, o
dall'effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti perde il diritto.

 

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI


E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in
possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.
L'assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche,
anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
L'importo per il 2007 è pari a 294,52 mensili per cinque mesi, per complessivi 1.472,60 .
A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano
due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.


I requisiti


L'assegno spetta alla donna che:


• non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di
un'indennità di maternità di importo inferiore a quello dell'assegno del Comune può
esserle riconosciuta la differenza);


• vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono
calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica (ISE), il cui
valore per il 2007, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di
30.701,58 euro.


L'assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla
nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall'Inps.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARCI

F.L.A.I.C.A. Uniti CUB

Via dell'Aeroporto 129 - 00175 ROMA

Tel. 06 76968408 - Fax 06 76983035

e mail.gif   info@flaica-roma.it

 
 
     
     
 
cub
 
 
     
     
 
   Lavoro
 
 
     
     
 
   Siti utili
 
 
     
     
 
   Edicola